1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che risultino infettati da virus HIV o che sviluppino neoplasie a causa del trapianto di cellule, tessuti, organi o parti di organo portatori del suddetto virus o di cellule neoplastiche»;
b) all'articolo 3:
1) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di neoplasie causate dal trapianto di organi portatori di cellule neoplastiche»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «e somministrazioni di emoderivati» sono inserite le seguenti: «nonché del trapianto di organi portatori di virus HIV o di cellule neoplastiche»;
c) al titolo, dopo le parole: «somministrazione di emoderivati» sono aggiunte le seguenti: «nonché a causa del trapianto di organi portatori di virus HIV o di cellule neoplastiche».